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Esternalizzazione di servizi a fornitori terzi – ISA402

Molte imprese, soprattutto quelle di dimensioni piuttosto ridotte, esternalizzano alcune funzioni che elaborano informazioni rilevanti ai fini dell’informativa finanziaria. Tali servizi assumono una certa rilevanza in quanto variano dallo svolgimento di uno specifico compito sotto la direzione dell’impresa alla sostituzione di intere unità o funzioni aziendali dell’impresa, come: 

  • la compilazione delle buste paga; 
  • le vendite su Internet; 
  • i servizi IT; 
  • la gestione dell’attività (gestione delle scorte, investimenti, ecc.); 
  • servizi di contabilità, tra cui: l’elaborazione delle operazioni, la tenuta delle registrazioni contabili e la redazione del bilancio. 

I servizi prestati da un fornitore sono rilevanti ai fini della revisione del bilancio

di un’impresa utilizzatrice qualora tali servizi, ed i controlli su di essi, siano parte del sistema

informativo della stessa, inclusi i processi aziendali correlati, rilevanti ai fini

dell’informativa finanziaria.

Qualora l’impresa sottoposta a revisione si rivolga ad un fornitore di servizi, il revisore deve valutare l’effetto dei relativi accordi sul controllo interno dell’impresa. Ciò include: 

  • acquisire informazioni sufficienti a valutare i rischi di errori significativi; 
  • definire una risposta appropriata. 

Acquisire la comprensione dei servizi prestati dal fornitore di servizi, incluso il controllo interno comporta la necessità di mappare esattamente i rapporti di scambio documentale ed informativo fra la Società utilizzatrice ed il fornitore esterno.

Fondamentale è comprendere il livello di interazione fra la Società utilizzatrice dei servizi ed il fornitore degli stessi, ovvero comprendere la misura e la capacità dell’impresa utilizzatrice di porre in essere controlli efficaci sulle attività svolte dal fornitore di servizi.

Nelle imprese di dimensioni minori, i servizi esternalizzati potrebbero essere importanti per l’attività operativa dell’impresa, ma non rilevanti ai fini della revisione. Ciò si verifica qualora all’interno dell’impresa siano predisposti sufficienti controlli interni volti a fronteggiare il rischio di errori significativi o qualora possano essere svolte delle procedure di validità per fronteggiare i rischi identificati.

Sovente, le Società utilizzatrici non sono in grado di porre in essere controlli efficaci sull’operato del fornitore esterno e questo ha un impatto sulle attività che dovrà porre in essere il revisore.

Nel caso in cui il revisore non sia in grado di acquisire una comprensione sufficiente della Società utilizzatrice e della rilevanza dei servizi resi dal fornitore esterno, il revisore può richiedere una relazione di supporto, prevista dal principio di revisione ISA 402, relazione che potrà assumere alternativamente uno dei due seguenti schemi:

• Relazioni di tipo 1 – descrizione e configurazione dei controlli presso il fornitore dei servizi 

Queste relazioni forniscono elementi probativi in merito alla configurazione e alla messa in atto dei controlli, ma non alla loro efficienza operativa. Tali relazioni possono avere un’utilità informativa, ma sono utilizzabili soltanto in parte dal revisore ai fini della comprensione dell’efficacia operativa dei controlli chiave presso il fornitore di servizi, durante l’esercizio sottoposto a revisione. 

• Relazioni di tipo 2 – descrizione, configurazione ed efficacia operativa dei controlli 

Queste relazioni possono consentire al revisore di stabilire se: 

  • i controlli sottoposti a procedure di conformità dal fornitore di servizi siano rilevanti ai fini delle operazioni dell’impresa, dei saldi contabili, dell’informativa e delle relative asserzioni; 
  • le procedure di conformità del fornitore di servizi e i relativi risultati siano adeguati (ovvero, la durata del periodo coperto dalle procedure di conformità del fornitore di servizi e il tempo trascorso dallo svolgimento di tali procedure).

Ricorrere ad un fornitore di servizi per la redazione del bilancio non solleva la direzione e i responsabili delle attività di governance dalle responsabilità relative al bilancio stesso.