Sede: Via Filzi, 2, Milano
  • Contatto telefonico (+39) 02-80897108

Articoli

Le perdite 2020 non si cumulano con le successive

In risposta alla situazione straordinaria causata dalla crisi sanitaria da Covid-19 che ha investito l’Italia nei primi mesi del 2020, il Legislatore ha emanato delle disposizioni transitorie che incidono su alcuni aspetti della normativa civilistica a cui sono sottoposte le società di capitali: tra queste, si rilevano alcune norme che incidono sul trattamento delle perdite.

In particolare l’articolo 6 del DL 23/2020 modificato dalla L. 178/2020 (legge di Bilancio 2021), ha previsto che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545duodecies del codice civile.”.

Tale norma è stata interpretata con un tenore derogativo degli articoli 2446, 2447, 2482bis e 2482ter del codice civile, qualora la perdita  avesse intaccato il patrimonio netto della Società con conseguenza sulla continuità aziendale, posticipando al quinto esercizio successivo il momento entro il quale si devono adottare, in caso di perdite rilevanti, le misure di riduzione del capitale e di ricapitalizzazione imposte dal codice civile, nonché́ il momento a partire dal quale opera la relativa causa di scioglimento. Mentre non sarebbe stato necessario ricorrere a nessun provvedimento se la Società non si fosse trovata nelle fattispecie degli articoli citati sopra. 

Così letta, la norma ha una lettura patrimoniale e non economica, in quanto andavano sospese le sole perdite che incidevano sul patrimonio netto e non tutte le perdite di conto economico.

Tuttavia, Assonime con il Caso 6/2021 dello scorso 8 novembre 2011 si è espressa in tal senso capovolgendo di fatto la lettura in chiave economica della norma “Al fine di valutare l’ammontare complessivo delle perdite emerse negli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2020, la soluzione più in linea con le finalità della disciplina speciale è quella di ritenere che non si debba tener conto delle perdite emerse nell’esercizio 2020, anche quando siano inferiori a un terzo del capitale”.

In quest’ottica, la lettura è di tipo economico e pertanto non si deve tener conto di tutte le perdite emerse nell’esercizio 2020, anche quando siano inferiori a un terzo del capitale, al fine di valutare l’ammontare complessivo delle perdite emerse negli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2020.

Secondo Assonime, tale lettura evita che perdite di pari ammontare vengano trattate diversamente andando a privilegiare aziende meno capitalizzate a discapito di quelle più capitalizzate.